30/07/2012 Fonte: Coldiretti
Altro aspetto delle frodi alimentari sono le pratiche commerciali scorrette, ossia oltre quelle aggressive, le pratiche commerciali ingannevoli, che sono quelle operazioni di mercato nel corso delle quali vengono fornite informazioni non rispondenti al vero oppure informazioni che, seppure di fatto corrette, risultano idonee - in considerazione della presentazione complessiva - a trarre in errore il consumatore, inducendolo ad assumere una decisione commerciale che, diversamente, non avrebbe preso.
In particolare, si deve pensare che all’atto di acquisto, la scelta di un prodotto alimentare implica un criterio di confronto ed un giudizio di preferenza e tale scelta è preceduta da una fase psichica e da una fase conoscitiva.
Ebbene, al centro di questo processo si colloca la pubblicità: la scelta dei consumatori dipende, quindi, essenzialmente, dagli strumenti persuasivi, dalle modalità di presentazione e dalle tecniche di informazione.
Dunque, parliamo di pubblicità ingannevole quando i contenuti dell’informazione sul prodotto alimentare vengono presentati con tecniche persuasive e codici linguistici o figurativi fraudolenti, che determinano una distorsione degli atteggiamenti di acquisto.
In particolare, un caso frequente è l’omissione di dati precisi relativi all’origine dei componenti di un prodotto alimentare, che trae in inganno, soprattutto, quando tale omissione è accompagnata da informazioni sulla provenienza geografica contenute in etichette costituenti riproduzione di marchi registrati, in quanto, il consumatore è indotto dal complesso dei segni grafici e delle espressioni verbali a farsi un’idea errata, decidendo di acquistare quel prodotto, nella convinzione di trovarvi delle caratteristiche riconducibili all’origine territoriale che, in realtà, non possiede.
Si pensi, ad esempio, a prodotti alimentari, come l’olio di oliva, il latte e la mozzarella, per i quali l’origine territoriale delle materie prime riveste, agli occhi del consumatore, una fondamentale significatività.
Nei confronti delle imprese scorrette, quali artefici delle predette pratiche commerciali fraudolente, sono frequenti gli interventi sanzionatori da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che è un’istituzione a cui è affidato il compito di tutelare i consumatori dalle pratiche commerciali scorrette e dalla pubblicità ingannevole.
Tale Autorità, difatti, oltre ad infliggere sanzioni pecuniarie, inibisce la diffusione di informazioni relative alla costruzione letterale o visiva della presentazione di un prodotto alimentare sul mercato, che, in quanto ingannevoli o non veritiere, sono idonee a pregiudicare il comportamento economico dei consumatori.
Esempi di frodi agroalimentari, legate all’utilizzo di nomi, slogan, colori che richiamano le principali caratteristiche esteriori dei prodotti Made in Italy.
Parole chiave | Alimentare; Coldiretti; Consumatore; Contraffazione; Etichetta; Pubblicità;
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